PROMEMORIA SUL VINCOLO DI TESSERAMENTO proposto dagli Avv.Stella Frascà e Roberto Mina
- 4 set 2014
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PROMEMORIA SUL VINCOLO SPORTIVO
Il vincolo di tesseramento sportivo nasce nel momento in cui un atleta sottoscrive il cartellino con la società di “appartenenza”, e costituisce, dunque, un legame pressoché indissolubile tra questi due soggetti dal momento che la sua durata, così determinata dall’art. 5 punto 11) dello Statuto della F.I.N., è pari a otto intere stagioni agonistiche e si rinnova automaticamente per un periodo di egual durata in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte dell’atleta.
Come ottenere lo svincolo
Manifestazione contraria alla prosecuzione del rapporto da parte dell’atleta.
Secondo la normativa federale i tesserati, in costanza di vincolo possono manifestare la volontà contraria al rinnovo dello stesso comunicandolo entro l’arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo. Ciò significa che un giocatore, al fine di non rimanere vincolato con la medesima società, deve imprescindibilmente manifestare la propria volontà contraria prima dell’inizio della sesta stagione sportiva, diversamente il vincolo si rinnoverà automaticamente per altre otto stagioni sportive.
La comunicazione, deve essere inviata dagli Atleti, ai fini della valida manifestazione della volontà contraria, alla Società ed al Comitato Regionale di appartenenza della stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equipollente che faccia fede della data di ricezione.
Rinuncia da parte della Società
Quando non ricorrano i presupposti di cui al punto precedente, è comunque possibile ottenere lo svincolo se vi sia la rinuncia da parte della Società. La rinuncia, che deve avvenire mediante comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società, e deve essere consegnata all’atleta interessato, può intervenire in ogni momento della stagione ma spiega i suoi effetti a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale si è già proceduto al tesseramento.
In caso di contenzioso dinanzi al Giudice dei Tesseramenti la comunicazione – ai fini della sua opponibilità – deve essere depositata, a cura della parte più diligente, entro il termine della stagione sportiva nella quale è stata rilasciata presso il Comitato Regionale competente mediante qualunque mezzo che dia prova della data di ricezione.
Trasferimento
Ultimo modo per ottenere lo svincolo è previsto dall’art. 16 del Regolamento Organico che regolamenta i trasferimenti. In costanza di vincolo sportivo, infatti gli Atleti possono richiedere alla ̀società il nulla-osta per il tesseramento in favore di una diversa Società presentando un apposito modulo allegato alla Normativa Generale e disponibile anche sul sito della Federazione. La richiesta di nulla-osta deve essere inviata alla Società di appartenenza e alla Segreteria Generale della Federazione nel periodo indicato dalla Normativa Generale. La Società, entro l’ulteriore termine previsto dalla Normativa Generale, invia all’atleta interessato e alla Federazione la dichiarazione di concessione o di rifiuto del nulla-osta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Federazione. Dal 2013 il mancato inoltro da parte della Società della comunicazione secondo le modalità ed i termini previsti, equivale ad espressione di silenzio-rifiuto del nulla-osta richiesto.
In caso di silenzio o rifiuto da parte della Società, l’Atleta può adire il Giudice dei Tesseramenti quando: il medesimo risulti componente od a capo di nucleo familiare che ha variato la propria residenza in Provincia diversa nel corso degli ultimi 12 mesi; il giocatore nel corso degli ultimi 12 mesi, anche in assenza di variazione di residenza, risulti stabilmente trasferito in Provincia diversa da quella di residenza per motivi di lavoro o studio; infine qualora la Società abbia manifestato la volontà di non proseguire l’attività in una o più discipline sportive nel quale il richiedente abbia svolto attività sportiva nell’ultima stagione sportiva.
Ufficio Legale AGP
Avv.Stella Frascà
Avv.Roberto Mina
per contatti assopn@hotmail.it





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